Nel
Febbraio del 1992 è stata emanata la Legge n° 210 che ha
previsto un: “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati”. La Legge 210/92 trae
origine dall’ intervento della Corte Costituzionale che con sentenza n° 307 del
1990 aveva dichiarato l’illegittimità, alla luce degli art. 32 e 2 della nostra
Costituzione, della Legge n° 51 del 1966 (che sanciva l’obbligatorietà della
vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non aveva previsto
l’obbligo a carico dello Stato di corrispondere un’ indennità per il danno,
derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, casualmente
riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal
bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell’ assistenza personale
diretta prestata al primo. I Giudici di palazzo della Consulta hanno enunciato
il principio che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a
rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività
stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative:
hanno riconosciuto quindi l’esistenza di un diritto costituzionalmente sancito
ad un indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della
sottoesposizione a vaccinazione obbligatoria. La citata sentenza ha avuto come
risposta normativa la Legge 210 approvata dal parlamento italiano il 25
Febbraio 1992 (pubblicata nella G.U. del 6 Marzo 1992); l’impianto originario
della Legge 210/92 è stato successivamente modificato ed integrato da alcune
disposizioni legislative che hanno ampliato l’area della tutela originariamente
prevista: Legge 20 Dicembre 1996 n° 641; Legge 25 Luglio 1997 n° 238; Legge 14
Ottobre 1999 n° 362; Sentenza Corte Costituzionale 476 del 20 Novembre 2002. L’
indennizzo previsto e regolato dalla Legge 210/92 e successive modifiche ed
integrazioni è riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per
motivi di solidarietà sociale e per testimoniare l’ interesse della comunità
alla tutela della salute: esso prescinde e si discosta dall’ eventuale
risarcimento del danno sofferto in conseguenza del contagio.
La domanda di indennizzo può essere presentata dai soggetti aventi diritto
indicati negli art. 1 e 2 della Legge 210/92 che sono:
- Coloro che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’ autorità sanitaria italiana;
- Coloro che per motivi di lavoro o per poter accedere ad uno Stato estero si sono dovuti sottoporre a vaccinazioni anche se non obbligatorie per legge;
- Soggetti a rischio che operano nelle strutture sanitarie ospedaliere che si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie;
- Soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatiti post trasfusionali;
- Soggetti contagiati da infezione da HIV a seguito di trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati;
- Operatori sanitari che durante il servizio abbiano riportato infezioni da HIV da virus dell’ epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da HIV o da epatite virale;
- Il coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati o figlio contagiato durante la gestazione della madre appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate;
In caso di decesso del soggetto danneggiato a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla Legge 210/92 il beneficio spetta ai superstiti. Qualora la persona danneggiata sia deceduta in eta’ minore l’ indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la patria podestà. Infine l’ art. 3 della Legge 362 del 14 ottobre 1999 ha esteso il diritto all’ indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della Legge 695/1959.